Giurisprudenza

LA DISTRUZIONE DELL'EDIFICIO FA VENIRE MENO IL VINCOLO CULTURALE: SENTENZA TAR MILANO N. 1222 DEL 23.5.2023

Pubblichiamo la sentenza del TAR Milano n. 1222 del 23.5.2023, con la quale viene chiarito che, in caso di distruzione di un edificio oggetto di vincolo culturale, il vincolo stesso cessa di esistere e non passa automaticamente all'edificio ricostruito.
Il caso affrontato dalla sentenza è quello di un edificio sottoposto a vincolo culturale andato interamente distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. L'edificio era stato successivamente ricostruito, ma mai sottoposto a nuovo vincolo. Con riferimento a una pratica di condono edilizio, il Comune e la Soprintendenza sostenevano che l'originario vincolo dell'edificio distrutto doveva ritenersi apposto anche all'edificio ricostruito. Il TAR ha giudicato illegittima tale posizione.



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RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI INQUINAMENTO: ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5565 DEL 25.11.2022

Pubblichiamo l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5565 del 25.11.2022, con cui è stata rigettata la richiesta del Comune appellante di sospensione degli effetti della sentenza del TAR Milano n. 1761 del 20.7.2022, già pubblicata in questo sito. La vicenda riguarda l’obbligo di eseguire indagini preliminari per verificare lo stato di una discarica ante norma (anni Settanta) e l’eventuale necessità di interventi di bonifica.
Il Consiglio di Stato non si è limitato a rigettare l’istanza cautelare per assenza del pregiudizio grave e irreparabile, ma ha altresì ritenuto l’appello privo dell’ulteriore requisito del fumus boni iuris per la concessione della misura richiesta. L’ordinanza contiene un invito all’Amministrazione competente ad effettuare un’approfondita istruttoria, necessaria «al fine di individuare il reale responsabile dell’inquinamento». Il Giudice di secondo grado pare, quindi, anticipare una pronuncia di rigetto nel merito e di conferma della sentenza di primo grado, secondo cui gli attuali proprietari – iure hereditatis - di un’area adibita a discarica negli anni Settanta non possono essere chiamati a rispondere per una possibile contaminazione, considerato che la gestione della discarica era stata affidata dagli allora proprietari – e danti causa degli attuali - a soggetti terzi.



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LE INDAGINI PRELIMINARI DI VERIFICA SULLO STATO DELLA DISCARICA ANTE NORMA SEGUONO IL PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA: SENTENZA TAR MILANO N. 1761/22 DEL 20.7.2022

Pubblichiamo la sentenza del TAR Milano n. 1761 del 20.7.2022 con cui, nell’accogliere il ricorso avverso l’ordinanza comunale con la quale veniva intimata “l’effettuazione di indagini preliminari ambientali e progettazione ai sensi dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003 e della d.g.r. n. XI/4423 del 17.03.2021”, vengono statuiti importanti principi di diritto nella complessa materia ambientale.

In particolare, il Collegio, accogliendo il primo motivo del ricorso, relativo all’eccesso di potere dell’Amministrazione comunale per difetto di istruttoria e di motivazione, ha avuto modo di precisare che anche le indagini preliminari volte a verificare lo stato della discarica ante norma seguono il principio di derivazione europea del “chi inquina paga”, non dovendo, per l’effetto, essere effettuate dall’attuale proprietario del bene, e competendo in capo al soggetto che ha realizzato e/o gestito la discarica ovvero a colui che sia individuabile come responsabile dell’inquinamento.

Dalla motivazione, “la responsabilità della contaminazione si appunta in capo a chi quella discarica abbia gestito e controllato materialmente”, posto che “non ogni discarica determina danni ambientali, che dunque, ove si verifichino, conseguono evidentemente alle modalità con cui quella discarica è stata gestita e controllata da chi ne aveva la titolarità, anche solo in via di fatto”(cfr. Cons. St., Sez. IV, 02.12.2021 n. 8032)”.

La sentenza reca un passaggio significativo anche in termini di “vicinanza della prova”, in quanto il TAR ha statuito che, in ordine all’individuazione del gestore della discarica negli anni precedenti e alla conseguente trasmissibilità sugli attuali proprietari degli oneri di bonifica, non spetta di “certo ai ricorrenti fornire la piena dimostrazione che sull’area in questione insisteva una discarica consortile gestita da soggetti diversi dai proprietari, dovendosi piuttosto ritenere che, a fronte degli elementi da loro forniti, avrebbe dovuto provvedere lo stesso Comune ad avviare un’istruttoria volta ad accertare questi fatti”.

In sintesi, la successione nella titolarità del sito non è sufficiente a radicare in capo agli attuali proprietari l’obbligo di effettuazione di indagini preliminari ambientali e progettazione ex art. 17-ter l.r. n. 26/2003 e d.g.r. n. XI/4423/2021, al netto dell’evidenza di un rapporto di gestione della discarica riconducibile ai “vecchi” proprietari ovvero di una responsabilità - anche in via autonoma - del “nuovo titolare” nell’inquinamento (complessivo) dell’area.



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INTERESSI E SANZIONI SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7332/2021 DEL 3.11.2021

Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 7332/2021 del 3.11.2021, che ha affrontato il caso di un piano di lottizzazione nell’ambito del quale - per impossibilità oggettiva (pregressa situazione di inquinamento - l’operatore privato non aveva potuto eseguire le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo.

E aveva quindi sostituito tale obbligazione, prevista in convenzione, con il versamento degli oneri.

A fronte di tale sostituzione, tuttavia, il Comune aveva applicato all’operatore gli interessi sugli oneri di urbanizzazione, decorrenti dal rilascio del titolo edilizio per l’edificazione privata, e anche la sanzione per il ritardato pagamento degli stessi.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Milano, ha accertato come illegittima l’applicazione degli interessi sugli oneri di urbanizzazione, in considerazione dell’impossibilità oggettiva di realizzazione delle opere a scomputo, e dell’assenza di colpa al riguardo da parte dell’operatore.

Per le stesse ragioni è stata confermata la declaratoria di illegittimità della sanzione, già stabilita in primo grado (sul punto è stato respinto l’appello incidentale del Comune).



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AMMISSIBILE LA SANATORIA EDILIZIA PARZIALE SE LE OPERE SONO DISTINTE E AUTONOME: SENTENZA TAR MILANO N. 2575/2020 DEL 22.12.2020

Pubblichiamo la sentenza del TAR Milano n. 2575/2020 del 22.12.2020, che ha annullato un diniego di condono assunto con riferimento a una istanza che aveva quale oggetto una pluralità di opere abusive, tra loro distinte e autonome.

Il Comune aveva ravvisato l’esistenza di un motivo ostativo al rilascio del condono con riferimento a una sola di tali opere,ma aveva rigettato il condono nella sua interezza.

Il TAR, riconoscendo l’autonomia delle opere oggetto dell’istanza, ha statuito che la ragione ostativa indicata dal Comune e relativa a una sola di tali opere non è idonea a inficiare l’istanza stessa relativamente agli altri abusi. In tali casi, dunque, è ammessa la sanatoria parziale.



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FABBRICATO ADIBITO A RICOVERO ANIMALI E DISTANZE: SENTENZA TAR BRESCIA N.824/2020 DEL 24.11.2020

Pubblichiamo la sentenza del TAR Brescia n. 824/2020 del 24.11.2020, che ha confermato la legittimità del permesso di costruire rilasciato per un intervento di ampliamento di un fabbricato adibito a ricovero di animali.

Tra le statuizioni contenute nella sentenza segnaliamo quella che, ai fini delle distanze, ha riconosciuto la non rilevanza delle strutture non destinate alla stabile permanenza di animali o allo stoccaggio di reflui.



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NON NECESSARIO IL PIANO ATTUATIVO SE L’AREA E’ GIA’ URBANIZZATA: SENTENZA TAR MILANO N. 1413/2020 DEL 22.7.2020

Pubblichiamo la sentenza del TAR Milano n. 1413/2020 del 22.7.2020 sulla necessità di ricorrere a un preventivo piano attuativo in presenza di un’area già urbanizzata.

A seguito di verificazione, che ha accertato l’adeguatezza dell’urbanizzazione all’epoca del rilascio dei titoli edilizi, il TAR ha aderito “all’orientamento espresso dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui lo strumento attuativo non è, comunque, necessario in presenza del rispetto sostanziale degli standard”.



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ILLEGITTIMO IL SOVRADIMENSIONAMENTO DELLA DOTAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NON SUPPORTATO DA IDONEA MOTIVAZIONE: SENTENZA TAR MILANO N. 305/20 DEL 13.2.2020

Segnaliamo la sentenza del TAR Milano n. 305/20, pubblicata il 13.2.2020, che ha annullato in parte qua un PGT per sovradimensionamento della dotazione degli standard non supportata da idonea motivazione. Il PGT impugnato prevedeva una dotazione di standard di 85 mq/abitante, ampiamente superiore sia alla dotazione minima di Legge (18 mq/abitante) sia alla dotazione del precedente strumento urbanistico generale (68 mq/abitante). Il tutto, però, senza fornire un’adeguata motivazione a sostegno. In considerazione di ciò, il TAR ha disposto l’annullamento in parte qua del PGT, evidenziando che il Comune è tenuto a motivare in maniera idonea e congrua sulle ragioni dell’aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, e che, in caso contrario, tale scelta risulta illegittima.



REVOCA PIANO ATTUATIVO E CONVENZIONE URBANISTICA: SENTENZA TAR MILANO N. 2734/19 DEL 23.12.2019

Segnaliamo la sentenza del TAR Milano n. 2734/19, pubblicata il 23.12.2019. La pronuncia, resa al termine di un articolato giudizio, annulla, unitamente agli atti connessi e conseguenti, una delibera di Consiglio Comunale che aveva disposto la revoca di un piano attuativo approvato e convenzionato. Tra le statuizioni contenute nella sentenza evidenziamo, innanzitutto, quella secondo cui la revoca dell’atto di approvazione di un piano attuativo conforme allo strumento urbanistico generale presuppone una variante allo strumento generale stesso. E non una semplice comunicazione di avvio del relativo procedimento, come avvenuto nella fattispecie decisa. La revoca di un piano attuativo, poi, produce necessariamente effetti anche rispetto alle obbligazioni pattuite in sede di convenzione a favore dell’Amministrazione. Il Comune interessato non aveva considerato ciò, nonostante la convenzione sottoscritta avesse disposto a suo favore il passaggio di proprietà di immobili e aree. Infine, quanto alla natura delle convenzioni urbanistiche, la sentenza in commento conferma la giurisprudenza secondo cui nelle stesse risulta prevalente il profilo della libera negoziazione retta dalle norme del Codice Civile. Il tutto con la conseguenza che, anche laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione si rendesse necessario al fine di assicurare il rispetto di disposizioni normative sopravvenute, ciò non potrebbe avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell’Amministrazione, ma soltanto a esito della rinegoziazione fra le parti.



ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO EDILIZIO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 7682/19 DELL’11.11.2019

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 7682/19, pubblicata l’11.11.2019, in materia di oneri di urbanizzazione del condono edilizio.La sentenza del Giudice di appello ha confermato, rispetto alla sentenza di primo grado, che il condono edilizio si perfeziona per silenzio – assenso in presenza (oltre che di documentazione completa, questione questa non contestata in causa) del pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione. Tali oneri sono quelli autoderminati dalla parte privata nell’istanza di condono. In caso di condono perfezionatosi per silenzio – assenso, gli oneri di urbanizzazione devono essere applicati nella misura vigente all’atto del perfezionamento stesso, risultando irrilevanti aumenti successivamente intervenuti.



SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: SENTENZA TAR MILANO N. 2270/19 DEL 28.10.2019

Segnaliamo la sentenza del TAR Milano n. 2270/2019, pubblicata in data 28.10.2019, che ha annullato la sanzione assunta da un Comune per omesso versamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 42 DPR 380/2001. Nella fattispecie decisa, la parte privata aveva versato, a titolo di contributo di costruzione, la somma richiesta dal Comune a mezzo di un provvedimento specifico. Il Comune aveva provveduto successivamente a rivedere in aumento l’importo dovuto, richiedendo al privato sia la differenza con il versato sia la sanzione per omesso pagamento di tale differenza. Il TAR ha annullato la sanzione, in quanto il pagamento, pur oggettivamente inesatto, era comunque conforme alla richiesta di pagamento dell’Amministrazione, mancando così i presupposti della sanzione: dolo, colpa (anche nella forma della imprudenza e della negligenza) e comunque rimproverabilità del destinatario.



PARZIALE INCOSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDA (TESTO PREVIGENTE) SUL CONSUMO DEL SUOLO: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 179/19 DEL 16.7.2019

Segnaliamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/19, depositata in data 16.7.2019, sulla LR Lombarda n. 31/2014 in materia di consumo del suolo. E' stato dichiarato incostituzionale il testo originario - poi modificato dalla LR 16/2017 - dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 4, nella parte in cui non consentiva ai Comuni di approvare nel regime transitorio varianti in riduzione delle previsioni dei Documenti di Piano vigenti. Ciò in quanto la competenza in materia di pianificazione urbanistica del territorio spetta ai Comuni.



ILLEGITTIMO IL SOVRADIMENSIONAMENTO DELLA DOTAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI NON SUPPORTATO DA IDONEA MOTIVAZIONE: SENTENZA TAR BRESCIA N. 502/19 DEL 20.5.2019

Segnaliamo la sentenza del TAR Brescia n. 502/19, depositata in data 20.5.2019, che ha annullato in parte qua un PGT che prevedeva, per un Ambito di Trasformazione del Documento di Piano, una dotazione di standard superiore a quella di Legge in assenza di adeguata motivazione a sostegno della scelta. Il TAR, in particolare, ha incentrato la propria decisione sulla stima di incremento della popolazione rapportata non soltanto alla popolazione residente ma anche agli addetti gravitanti sul territorio; stima, questa, non rivelante “profili motivazionali ... suscettibili di rendere siffatta proiezione prognostica obiettivamente apprezzabile”.



CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SPAZI NON COMPUTATI IN TERMINI DI VOLUMETRIA: SENTENZA TAR MILANO N. 867/19 DEL 17.4.2019

Segnaliamo la sentenza del TAR Milano n. 867/19, depositata il 17.4.2019, che ha chiarito che uno spazio non computabile in termini di volumetria non può essere assoggettato al pagamento del contributo di costruzione. Nella fattispecie decisa con la sentenza in commento si trattava di spazi destinati al ricovero e alla sosta delle autovetture. Pur non essendo stati tali spazi computati ai fini della volumetria dell’edificio al quale accedevano, il Comune aveva richiesto il pagamento del contributo di costruzione. Ma la richiesta è stata giudicata illegittima dal TAR.



ALLA REGIONE LA MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DI UN CORSO D’ACQUA: SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE N. 17/19 DEL 9.1.2019

Segnaliamo la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 17/19, depositata il 9.1.2019, che ha statuito che spetta alla Regione la manutenzione degli argini di un corso d’acqua rientrante nel Reticolo Idrico Maggiore. I privati sono tenuti unicamente alla costruzione e alla cura delle opere a difesa dei loro beni e che siano di loro esclusiva utilità.



ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO EDILIZIO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5808/18 DEL 9.10.2018

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5808/18, depositata il 9.10.2018, in materia di oneri di urbanizzazione del condono edilizio. La sentenza del Giudice di appello, confermando quella di primo grado del TAR Milano, ha ribadito che il condono edilizio si perfeziona per silenzio – assenso in presenza di documentazione completa e di pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione. Questi ultimi devono essere applicati nella misura vigente all’atto del perfezionamento del silenzio – assenso, risultando irrilevanti aumenti successivamente intervenuti.



INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE: ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 934/2019


Pubblichiamo l’ordinanza della corte di appello di milano n. 934/2019 del 4.3.2019 in materia di quantificazione delle indennità di esproprio e di occupazione.
La Corte di Appello milanese ha rideterminato l’indennità di esproprio quantificata dalla Commissione Provinciale Espropri di Milano e determinato quella di occupazione, relativamente all’esproprio ed alla occupazione di un’area destinata a parcheggio a servizio di un’attività commerciale, finalizzati alla realizzazione di un nuovo tracciato stradale.
Ciò valutando la sussistenza di ulteriori voci indennitarie (nella specie quella del deprezzamento dell'area residua ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 327/2001) non riconosciute dalla Commissione Provinciale Espropri.
La questione era legata, sotto il profilo indennitario, alla ricaduta delle nuove fasce di rispetto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale che determinavano l'impossibilità di sfruttare, nella restante proprietà della Ditta espropriata, la volumetria residua consentita dallo strumento urbanistico vigente.
In particolare, la Corte, rigettando le contestazioni proposte da parte avversa relative alla non indennizzabilità delle fasce di rispetto, ha riconosciuto le indennità connesse alla minor fruibilità delle aree a parcheggio, fondamentali per l'attività commerciale in essere nell’area, e alla diminuzione di volumetria edilizia, e conseguentemente la relativa perdita di valore dell’area residua, individuata come ulteriore voce indennitaria dal citato art. 33 del D.P.R. 327/2001.

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CONDONO EDILIZIO E VINCOLO STORICO-CULTURALE: SENTENZA TAR MILANO N. 417/2018


Pubblichiamo la sentenza del TAR Milano n. 417/2018 del 13.2.2018, riguardante un condono edilizio per cambio di destinazione d'uso senza opere in un immobile oggetto di vincolo storico - culturale.
Il Comune aveva negato il richiesto condono per la presenza del vincolo.
Il TAR ha annullato il diniego, in considerazione del fatto che il cambio d'uso era stato realizzato senza opere, e del parere favorevole reso dalla Soprintendenza.

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POSTAZIONI TELEVISIVE: SENTENZA TAR CATANZARO N. 1916/2017


Pubblichiamo la sentenza del TAR Catanzaro n. 1916 dell'11.12.2017 in materia di postazioni televisive.
La sentenza annulla il diniego di autorizzazione alla realizzazione della postazione innanzitutto per mancata preventiva assunzione da parte del Comune dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.
Il diniego viene annullato anche nel merito per violazione della normativa di settore (artt. 86 e 87 D.Lgs. 59/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in quanto il Comune non ha il potere di negare l'autorizzazione solo sulla base delle limitazioni derivanti dai piani urbanistici.

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SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3965/2017


Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 3965/2017 del 9.8.2017, in materia di sanzioni per ritardato pagamento del contributo di costruzione previste dall'art. 42 D.P.R. 380/2001.
Nella vicenda affrontata dalla sentenza in commento, la Società appellante era risultata soccombente in un precedente giudizio di primo e di secondo grado, che aveva accertato la legittimità di un ordine comunale di versamento di somme a titolo di oneri di urbanizzazione.
Punto centrale della questione è che la Società, pur soccombente nel merito, aveva ottenuto da parte sia del T.A.R. sia del Consiglio di Stato provvedimenti di sospensione cautelare dell'ordine di pagamento impugnato.
Ad esito di detto precedente giudizio, la Società aveva versato al Comune quanto accertato in sentenza, ma, nonostante i provvedimenti di sospensione conseguiti, si era vista applicare dal Comune stesso la sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 42 D.P.R. 380/2001, consistente nella maggiorazione del 40% dell'importo corrisposto.
Avverso tale sanzione la Società aveva proposto ricorso al T.A.R., risultando però nuovamente soccombente.
Con al sentenza in commento, tuttavia, il Consiglio di Stato ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, statuendo che "presupposto fattuale della sanzione di natura pecuniaria prevista dall'art. 42 cit., è il ritard", e che nel caso affrontato "per effetto della sospensione delle ingiunzioni di pagamento prima della scadenza del termine previsto, non è stato integrato il ritardo presupposto per l'applicazione della sanzion".

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CONDONO EDILIZIO E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: SENTENZA TAR MILANO N. 1681/2017


Pubblichiamo la sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sezione II, n. 1681 del 26.7.2017, in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione di un condono.
La questione decisa con la sentenza riguarda la sanatoria di uffici di una struttura alberghiera.
Per tali spazi, il Comune aveva applicato gli oneri di urbanizzazione della destinazione direzionale.
Il TAR ha giudicato illegittima la scelta, statuendo l’applicabilità degli oneri della destinazione alberghiera, in quanto gli uffici risultavano funzionali all’esercizio di tale attività.
Di rilievo anche la statuizione sul costo di costruzione.
Se in sede di presentazione della domanda di condono è stato presentato il computo metrico estimativo, il costo di costruzione deve essere determinato con riferimento a quest’ultimo, e non ai parametri forfettari regionali.

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ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA: SENTENZA TAR MILANO N. 1622/2017


Pubblichiamo la sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sezione I, n. 1622 del 17.7.2017, in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica.
Con la sentenza viene annullato il provvedimento di diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica emesso da un Ente Parco in violazione della procedura stabilita dall'art. 167 D.Lgs. 42/2004, non essendo stato preventivamente richiesto il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.

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INDENNITÀ DI ESPROPRIO: ORDINANZA CORTE D’APPELLO DI MILANO REP. 879/2017


Si pubblica l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, sez. I civile, rep. 879/2017, depositata in data 13/3/2017, emessa nel giudizio sommario, ex art. 702 bis c.p.c., promosso dal Comune di Beregazzo con Figliaro avverso la determinazione dell’indennità definitiva della Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Como, relativa all’esproprio di terreni di comproprietà pro-indiviso di un gruppo di eredi difesi dallo Studio, destinati a standard residenziale fin dal previgente PRG e finalizzati alla realizzazione di un centro sportivo.
L’annosa questione, prima di approdare in Corte d’Appello per l’aspetto relativo alla stima indennitaria dei suddetti terreni, è stata oggetto di pronuncia da parte del Giudice amministrativo di primo e secondo grado, che hanno riconosciuto la natura conformativa del vincolo a standard gravante sulle aree in oggetto.
Con l’ordinanza in questione la Corte d’Appello, avvalendosi sul punto, anche delle risultanze della CTU a tal fine esperita, ha confermato la natura edificabile dei terreni espropriati e ribadito la natura conformativa del vincolo gravante sugli stessi, escludendo in tal modo l’asserita esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ai fini dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., come sostenuto dal Comune.
Dirimente, sul punto, la norma tecnica applicabile al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, che ammetteva l’iniziativa privata, regolamentata da apposita convenzione, in tal modo sottraendola all’iniziativa pubblica esclusiva, in quanto “la partecipazione attiva da parte del privato nella realizzazione di strutture di uso e di interesse pubblico (per le quali sono fissati parametri di edificabilità), disciplinata sulla base di una convenzione con l’Amministrazione pubblica, esclude che la realizzazione degli interventi su quelle aree sia rimessa esclusivamente all’iniziativa pubblica.
Il concorso del privato all’iniziativa pubblica –come previsto dalla norma tecnica sopra richiamata- conferma, pertanto, la sussistenza del principio della edificabilità legale contestato dal Comune ricorrente”.

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SANATORIA EDILIZIA: SENTENZA TAR MILANO N. 342/2017


Si pubblica la sentenza della Sezione II° del T.A.R. Milano n. 342, depositata in data 10.2.2017, con cui è stato accolto ricorso avverso il provvedimento del Comune di Milano, datato 4.2.2015, di reiezione di un’istanza di accertamento di conformità proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto un intervento realizzato nel locale sottotetto di una unità abitativa di sua proprietà, consistente nella creazione di due ripostigli all’interno del predetto locale sottotetto.
Con la statuizione pubblicata, Il T.A.R. Milano ha accertato la genericità del provvedimento impugnato, l’“inadeguatezza” della sua motivazione, “tutt’altro che chiara e lineare”, statuendo come: “Il provvedimento impugnato non enuncia le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere la determinazione avversata ma rimanda, a tal fine, al contenuto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, inviata alla ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990…”.
Per il Collegio milanese la predetta comunicazione di preavviso di rigetto presuppone che l’intervento, oggetto della domanda di sanatoria, abbia creato un aumento della s.l.p., assunto, quest’ultimo, “però del tutto smentito sia dalla documentazione sia dalla documentazione depositata in atti (…), che dalle stesse memorie depositate in giudizio dall’Amministrazione esistente, nelle quali si afferma esplicitamente che l’intervento …è volto alla riduzione della s.l.p., mediante la creazione di due ripostigli non accessibili chiusi da pareti fisse (…).
Non si capisce dunque per tale ragione, a fondamento della decisione di rigetto dell’istanza della ricorrente, sia stato addotto l’aumento della s.l.p….”.

sentenza

GIUDIZIO CAUTELARE CIVILE: ORDINANZA CORTE D’APPELLO DI MILANO DEL 16.01.2017


Si pubblica l’ordinanza del 16.01.2017 della Corte D’Appello di Milano emessa nel giudizio cautelare promosso dal Comune di Inverigo nei confronti di una società immobiliare milanese difesa dallo Studio.
La decisione rappresenta il più recente epilogo del contenzioso ultradecennale che ha visto contrapposte la società immobiliare e l’autorità comunale in merito allo scioglimento di una convenzione urbanistica risalente al 1966 ed avente ad oggetto l’edificazione di un’area compresa nell’alta valle del fiume Lambro.
Con l’ordinanza in questione (che ha respinto la richiesta del Comune di sospensione dell’efficacia esecutiva di una precedente pronuncia di merito, impugnata in Cassazione) la Corte d’Appello è tornata a sottolineare la distinzione tra l’ipotesi prevista dall’art.283 c.p.c. e quella di cui all’art.373 c.p.c., in specie con riferimento al requisito del cd. “periculum in mora”.
La Corte meneghina ha a tale riguardo non solo ribadito che l’esame della fondatezza dell’impugnazione, necessario nell’ipotesi ex art.283 c.p.c., è precluso nel procedimento ex art.373 c.p.c., ma ha altresì osservato che il “grave ed irreparabile danno” contemplato in quest’ultima disposizione «va inteso come pericolo che, con l’esecuzione della sentenza d’appello nel frattempo impugnata in cassazione, si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell’azione esecutiva», con la conseguenza che «NON può costituire pericolo di grave e irreparabile danno il fatto di dover meramente pagare una certa somma di denaro».
Non è valso al Comune istante far leva, nel caso di specie, sul rischio di “dissesto” per le casse pubbliche o sulle “ricadute sociali” del pagamento in danno della popolazione dell’ente locale, risolvendosi «in definitiva, negli effetti potenzialmente tipici dell’esecuzione di un’obbligazione di pagamento…a fronte della quale lo stesso Comune ha peraltro già ammesso di poter provvedere sin da subito» con un versamento parziale.

ordinanza

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 224/2016


Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2016 del 20.10.2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, L.R. Lombardia n. 7/2012, in materia di ristrutturazione edilizia. La questione era stata sollevata dal T.A.R. Milano in un giudizio seguito dallo Studio.
La norma dichiarata incostituzionale convalidava e confermava nell’efficacia i titoli edilizi emessi in diretta applicazione della normativa regionale che non poneva il limite della sagoma agli interventi di ristrutturazione edilizia; normativa, questa, dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte n. 309/2011, per contrasto con l’allora vigente definizione di ristrutturazione edilizia data dal D.P.R. 380/2001.
Con la sentenza in commento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 17, comma 1, L.R. 7/2012 per violazione del giudicato costituzionale, rientrando la norma nella categoria delle disposizioni finalizzate a “mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, per conservare o ripristinare, in tutto o in parte, gli effetti della norma dichiarata illegittima”.
Come noto, a livello di normativa statale, il divieto di alterazione della sagoma nelle ristrutturazioni edilizie è stato soppresso con il con il D.L. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), successivo però ai fatti di causa.
Al riguardo, la Corte ha quindi osservato che “l’odierna questione e la norma che ne costituisce oggetto concernono situazioni anteriori a tale innovazione e non sono da essa interessate”.

sentenza

PERMESSO DI COSTRUIRE PER SILENZIO – ASSENSO: SENTENZA TAR MILANO N. 1681/2016


Pubblichiamo la sentenza del T.A.R. Milano, Sezione II, n. 1681/2016, depositata il 15.9.2016, in materia di formazione del permesso di costruire per silenzio - assenso.
Nel caso deciso con la sentenza in commento, un Ente religioso aveva presentato al Comune di Milano una domanda di permesso di costruire per la trasformazione di locali a destinazione produttiva in un edificio di culto.
Decorso il termine di Legge di 105 giorni dalla presentazione della domanda senza l’assunzione da parte del Comune di provvedimento alcuno, l’Ente religioso aveva invocato l’avvenuta formazione del titolo per silenzio – assenso, ai sensi dell’art. 38 L.R. Lombardia n. 12/2005 s.m.i..
Da parte sua il Comune aveva negato la formazione del silenzio – assenso, ritenendo la pratica edilizia carente della dichiarazione asseverata circa la contaminazione dei suoli e dell’impegnativa per la corresponsione dello standard.
Con la decisione pubblicata, il T.A.R. ha riconosciuto il perfezionamento del titolo edilizio per silenzio – assenso, affermando che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, “la pratica edilizia non risulta affatto incompleta o lacunosa, avendo la parte ricorrente chiarito, in sede della presentazione della domanda di permesso di costruire, le ragioni per cui non ha prodotto né la dichiarazione asseverata, né ha quantificato e monetizzato lo standard che gli Uffici comunali ritengono dovuto”.
Al riguardo, di rilievo è la distinzione operata dal T.A.R. fra una documentazione incompleta (inidonea a far perfezionare il silenzio – assenso) e - come verificatosi nel caso deciso – “una questione di valutazione e interpretazione sia della normativa urbanistica ed edilizia che della realtà fattuale”.
Ove tale questione venga tardivamente presa in esame dall’Amministrazione, non si realizza alcun effetto impeditivo della formazione del silenzio – assenso.
In conclusione, il T.A.R. evidenzia che “in presenza degli elementi essenziali, ossia la presentazione della domanda nei termini e secondo le indicazioni di legge, … i restanti elementi assumono la consistenza di requisisti di validità, che non possono determinare l’inibizione del consolidamento del titolo in forma tacita”.

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AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA: SENTENZA TAR TOSCANA N. 938/2016


Pubblichiamo la sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione III, n. 938/2016, depositata in data 7.6.2016, in materia di diniego apposto dalla Soprintendenza alla realizzazione di un intervento su bene vincolato (vincolo culturale), a seguito di domanda di autorizzazione presentata dal privato ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 42/2004 s.m.i..
Nel caso deciso, il T.A.R. ha annullato il diniego impugnato, non essendo lo stesso stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 s.m.i..
In particolare, la sentenza ha ritenuto che “parte ricorrente non è stata posta in condizione di interloquire con l’Amministrazione e ciò ha inevitabilmente condotto ad un risultato censurabile anche sotto il profilo della motivazione adottata in concreto posto che … con la comunicazione dei motivi ostativi si sarebbe instaurato fra le parti un contraddittorio che avrebbe consentito di mettere a fuoco in modo migliore la situazione fattuale e le ragioni tecniche e giuridiche che hanno portato l’Amministrazione ad assumere la determinazione negativa”.

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MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO: SENTENZA TAR MILANO N. 2279/2015


Pubblichiamo la sentenza del T.A.R. Milano, Sezione II, n. 2279/2015 del 29.10.2015, in materia di contributo di costruzione dovuto per un intervento di mutamento di destinazione d’uso con opere.
Più specificamente, la questione giuridica affrontata dalla sentenza riguarda i criteri di determinazione degli oneri urbanizzazione per l’intervento edilizio consistente nella ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso – da ufficio pubblico (ex sede municipale) a residenza – dell’immobile di proprietà della Società ricorrente, acquistato a seguito di asta pubblica indetta dal Comune.
Secondo il Comune, l’intervento sarebbe divisibile in due separate operazioni, la ristrutturazione e la modificazione d’uso, da assoggettarsi a due differenti modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione.
In tal modo, ad avviso dell’Amministrazione, l’entità totale degli oneri è il risultato della somma degli oneri per la ristrutturazione e di quelli per la modificazione d’uso, questi ultimi calcolati nella misura della nuova costruzione.
Con la sentenza in commento, il T.A.R. ha ritenuto illegittimo l’operato del Comune, annullando i provvedimenti dallo stesso assunti.
La sentenza permette che la nozione di ristrutturazione edilizia è compatibile con gli interventi volti al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
Posta tale premessa, si attribuisce rilievo decisivo per la soluzione della questione controversa all’art. 52, comma 1, L.R. Lombardia n. 12/2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere non modificano la qualificazione edilizia dell’intervento.
Con la conseguenza che la variazione d’uso segue il regime abilitante dell’intervento edilizio al quale è associata, non assurgendo ad intervento autonomo e distinto da quello principale.
Alla luce di ciò, il Comune resistente è stato condannato a procedere alla quantificazione del contributo di costruzione dell’intervento “giudicato come ristrutturazione edilizia considerandolo unitario e non valutando più distintamente il mutamento d’uso, da ritenersi compreso invece nella ristrutturazione”.
La sentenza è passata in giudicato.

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MONETIZZAZIONE STANDARD: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4001/2015


Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4001/2015 del 26.8.2015, in materia di monetizzazione aree a standard.
Oggetto di causa è la spettanza al Comune di Milano di somme a titolo di monetizzazione aree a standard da parte di un Operatore privato, nell’ambito di un intervento volto a trasformare un edificio esistente ad uso alberghiero.
La disciplina della determinazione e corresponsione di tali somme era contenuta nella convenzione stipulata fra l’Operatore e il Comune (titolo edilizio convenzionato).
In epoca successiva alla sottoscrizione dell’atto pattizio, l’Amministrazione aveva rideterminato unilateralmente le somme in asserita applicazione della L. 244/2007, recante la codificazione del principio per il quale l’indennità di esproprio della aree edificabili deve essere parametrato al valore venale del bene.
In completa riforma della sentenza di primo grado del T.A.R. Milano, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la pretesa economica dell’Amministrazione.
La statuizione del Giudice di appello si fonda, innanzitutto, sul tenore della convenzione stipulata fra le parti.
Questa, a riguardo della monetizzazione, poneva unicamente la facoltà del Comune di comunicare eventuali conguagli, e l’impegno dell’Operatore di valutare gli stessi: “il Comune in considerazione della legge n. 244/2007, si riserva di comunicare all’Operatore, in applicazione della medesima, eventuali richieste di conguaglio dell’importo dei valori di monetizzazione che l’Operatore valuterà”.
In merito, osserva il Consiglio di Stato che la predetta L. 244/2007 – alla quale viene attribuito “il solo scopo di indirizzare i Comuni” nell’adeguamento delle indennità di esproprio delle aree edificabili - “per essere applicata al rapporto controverso postulava un’espressa pattuizione nel senso della debenza della rideterminazione conseguente all’applicazione della suddetta legge”.
Di contro, in applicazione del principio per cui in claris non fit interpretatio, “questa non può certamente ricavarsi da una disposizione che del tutto chiaramente si limita a prevedere la facoltà del Comune di rideterminare l’onere e a fronte semplicemente quella dell’operatore di valutarla”.
Viene poi richiamata la Legge, e precisamente l’art. 46 della L.R. Lombardia n. 12/2005, che individua nell’atto della stipula della convenzione il momento cui fare riferimento per la corresponsione (e, quindi, “a monte”, la determinazione) della monetizzazione dello standard.
Con la conseguenza che, osserva la sentenza ora in commento, la norma medesima non legittima “alcun dovere di corrispondere successivi adeguamenti della somma pattuita”.
Svolti dunque i suddetti riferimenti alla convenzione e alla Legge, il Consiglio di Stato efficacemente conclude che un adeguamento della monetizzazione delle aree a standard è legittimo solo in presenza “di una esplicita previsione di legge o del titolo edilizio”.
Casi, questi, non ritenuti sussistenti nella fattispecie decisa.

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OCCUPAZIONE SENZA TITOLO: SENTENZA TAR MILANO N. 7/2015


Pubblichiamo la sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione III, n. 7/2015 del 7.1.2015, in materia di occupazione senza titolo.
Nella fattispecie affrontata, era stata avviata la procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di opera pubblica viabilistica.
L’opera era stata eseguita, ma senza la preventiva definizione della procedura di esproprio.
Decidendo il ricorso proposto dai proprietari delle aree interessate, il T.A.R. ha statuito che, in assenza di un provvedimento di esproprio assunto entro i termini previsti dalla Legge, la presenza di un’opera pubblica sull’area illegittimamente occupata non costituisce elemento idoneo a determinare il trasferimento della proprietà.
In tale ottica, è stata espressamente confermata l’espunzione dal nostro ordinamento giuridico dell’istituto dell’accessione invertita, di origine giurisprudenziale.
L’Autorità espropriante, quindi, è stata condannata, tra l’altro, ad assumere un provvedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42 bis Testo Unico Espropri o, in alternativa, a restituire ai proprietari le aree stesse, previa riduzione in pristino. Il tutto, oltre risarcimento danni.
La sentenza è passata in giudicato.

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