Normativa e prassi

COMUNE DI MILANO: APPROVATI I NUOVI ONERI DI URBANIZZAZIONE


Pubblichiamo la delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 28 del 17.5.2023, con la quale è stato approvato l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dello smaltimento rifiuti.
I nuovi valori degli oneri di urbanizzazione sono indicati nell'allegato 1.A della delibera, che introduce il criterio di differenziazione fra la zona centrale e quella periferica della Cittià.

DELIBERA n. 28 del 17.5.2023




VARIANTE PGT MILANO: SUGGERIMENTI E PROPOSTE ENTRO IL 19 MAGGIO


Segnaliamo che, con l'avviso allegato, il Comune di Milano ha dato notizia della facoltà di Presentare suggerimenti e proposte per la variante al PGT entro il prossimo 19 maggio.

AVVISIO BURL

Lo Studio resta a disposizione.


NUOVA PROROGA DI TITOLI EDILIZI E CONVENZIONI


Segnaliamo che con la Legge di conversione del Decreto c.d. Milleproroge (L. 24.2.2023 n. 14) è stata estesa a due anni la proroga già prevista dal Decreto c.d. Ucraina bis:
  • del termine di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, nonché dei termini delle SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, rilasciati o formatisi fino al 31.12.2023;
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale e dei termini relativi ai piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2023.



VEPA e c.d. “Decreto Aiuti Bis”: non serve alcun titolo edilizio per la loro installazione


La Legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito in legge con modifiche il Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. “Decreto Aiuti bis”) ha ampliato le ipotesi di edilizia libera di cui all’articolo 6 comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, ricomprendendovi anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA).
Per VEPA devono intendersi vetrate con le seguenti caratteristiche: siano amovibili e totalmente trasparenti e siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di (i) protezione dagli agenti atmosferici, (ii) miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, (iii) riduzione delle dispersioni termiche, (iv) parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio.
Inoltre, affinché l’installazione di dette vetrate possa rientrare nell’edilizia libera è necessario che le stesse (i) non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, in grado di generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile; (ii) favoriscano una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e (iii) abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Ove vengano osservate tali caratteristiche tecniche, secondo la norma non si configura un’ipotesi di aggravio edilizio, non venendo in rilievo interventi che per la loro rilevanza, tipologia o “stabilità” richiedono un titolo edilizio, con il relativo regime giuridico ed economico.
In estrema sintesi, la novella legislativa riguarda opere amovibili (che quindi non modificano in modo potenzialmente permanente l’assetto edilizio) e trasparenti (che non comportano quindi un rilevante effetto visivo), volte a soddisfare funzioni temporanee e senza che si verifichi aumento di volumetria o modifica di destinazione d’uso.
Ebbene, poiché tale tipologia di interventi si considera privo di attitudine a modificare (significativamente e percepibilmente) l’assetto edilizio preesistente, si possono realizzare senza titolo abilitativo e senza comunicazione all’ente territoriale comunale.
Di seguito, si riporta la lettera b-bis) comma 1 articolo 6 d.P.R. n. 380/2001: “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Si ricorda poi come la giurisprudenza amministrativa, nell’individuare - in via generale - il carattere precario delle opere, proprio al fine di sottrarle all’obbligo del titolo abilitativo edilizio, abbia precisato che tale precarietà non deve essere desunta dalla facile e rapida rimovibilità dell’opera ovvero dalla tipologia (più o meno fissa) del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente e non prolungata nel tempo, anche ove sia realizzata con materiali facilmente amovibili (cfr. ex multis: TAR Lazio, Sez. II-Quater, 13.12.2021 n. 12832).


LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DOPO IL C.D. “DECRETO AIUTI” N. 50/2022


La conversione con legge n. 91 del 12.07.2022 del c.d. “Decreto Aiuti” n. 50/2022 è l’occasione per una sintesi dell’attuale quadro normativo in materia di ristrutturazione edilizia.
In particolare, la legge n. 91/2022, così come approvata, “allarga” (ancora) la platea degli interventi classificabili come ristrutturazioni edilizie (c.d. pesanti), estendendone l’applicazione anche agli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136 comma 1 lettere c) e d) del Codice Urbani in quanto riferibili a complessi di cose immobili con valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; nonché a bellezze panoramiche e belvedere accessibili al pubblico: l’articolo 136 tutela gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, cioè:
  • a) cose immobili con caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica e memoria storica, compresi gli alberi monumentali;
  • b) ville, giardini e parchi di non comune bellezza non tutelati dalla parte seconda del Codice;
  • c) complessi di cose immobili con valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
  • d) bellezze panoramiche e belvedere accessibili al pubblico.
La novella legislativa s’inserisce nel solco di un ripensamento complessivo del concetto di ristrutturazione già esteso nella sua interpretazione al punto da ricomprendervi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - ossia gli ambiti e territori tutelati ex lege;
l’articolo 142 tutela gli edifici che si trovano nelle aree individuate da apposite leggi, ovvero:
  • i territori costieri compresi nei 300 metri dalla linea di battigia,
  • i fiumi e i torrenti,
  • le montagne oltre i 1.600 metri per le Alpi e oltre i 1.200 per gli Appennini e le isole,
  • i ghiacciai e i circhi glaciali,
  • i parchi e le riserve nazionali e regionali,
  • i territori coperti da foreste e da boschi compresi quelli percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici,
  • le zone umide ex d.P.R. n. 448/1976,
  • le zone di interesse archeologico - (v. l. 27.04.2022 n. 34 di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”).
Ebbene, dopo il 29 aprile 2022, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 136 del Codice Urbani che comportino modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e prevedano (finanche eventuali) incrementi di volumetria, sono ora classificabili come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione), potendo essere assentiti con il rilascio di permesso di costruire ovvero di S.C.I.A. alternativa al P.d.C. (v. artt. 10 e 23 d.P.R. n. 380/2001).
Ne consegue che, attualmente, la definizione degli “interventi di ristrutturazione edilizia”, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 d.P.R. n. 380/2001, sia stata così modificata: “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Ora, rinviando a un momento necessariamente successivo l’analisi sulle concrete ricadute dell’intervento del Legislatore, in questa sede ci si limita a sottolineare come la norma in esame recepisce un principio già statuito in alcune pronunce giurisprudenziali: i beni vincolati si possono tutelare anche “superando” il limite del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia c.d. “fedele”, con un approccio “sostanzialistico” che passi attraverso una valutazione in concreto - e non solo formale, cioè legata (in modo non solo conservativo) alla lettera della norma - dei termini progettuali da parte dei Comuni interessati e delle Autorità preposte alla tutela e alla sorveglianza del vincolo.


CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA: NUOVO DIFFERIMENTO (STAVOLTA) SENZA TERMINE

Segnaliamo che il Comune di Milano, rilevato che ad oggi è in corso il procedimento istruttorio relativo all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo di cui alla DGR XI/695 del 30 ottobre 2018, la cui conclusione è prevista per una data successiva al 29.06.2022, con Determinazione Dirigenziale del 20 giugno 2022 n. 4963 ha disposto un ulteriore differimento del termine indicato dalla Determinazione Dirigenziale n. 67/2022 (29.06.2022) per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica (CIS) di cui all’art. 11 co. 6 del Regolamento Edilizio vigente.

Con l’occasione, si rammenta che l’articolo 11 comma 6 del Regolamento Edilizio del Comune dispone che tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture o, in assenza di questo, dalla loro ultimazione devono essere sottoposti a verifica di idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Si ricorda poi che il mancato rilascio del CIS nei tempi previsti comporta il venir meno dell’agibilità dell’edificio o delle parti di esso non certificate.

È poi importante far rilevare che con tale ultimo rinvio non viene fissata una data precisa, ma viene disposta la proroga del suddetto termine del 29.06.2022 sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio comunale.



DETERMINAZIONE


IMMOBILI DISMESSI E CON CRITICITA': LA DELIBERA DEL COMUNE DI MILANO N. 108/2021


Pubblichiamo la deliberazione di Consiglio comunale di Milano n. 108 del 20 dicembre 2021 che individua, ai sensi dell’art. 40 bis della LR n. 12/2005, gli immobili dismessi con criticità.
Evidenziamo, altresì, che in sede di approvazione di tale delibera, il Consiglio comunale ha recepito diversi emendamenti, tra i quali:
  • (i) l’inapplicabilità delle misure incentivanti dell’articolo 40 bis per gli edifici già oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate, “ad eccezione degli immobili per i quali siano state avviate opere di bonifica, di “strip out” e di demolizione connesse ad interventi il cui progetto operativo è già stato approvato”;
  • (ii) l’inapplicabilità dei commi 5, 6 e 10 dell’articolo 40 bis per gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (“ADR”) tessuti urbani compatti a cortina “ad eccezione dei casi in cui l’incremento volumetrico generi una cortina che non superi in altezza l’edificio più alto adiacente”;
  • (iii) a fronte di interventi ex art. 40 bis, “comportanti l’insediamento di funzioni urbane private (con esclusione della realizzazione di servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale sociale)”, il Comune “valuterà, sotto un profilo giuridico e tecnico la rimodulazione dell’aumento del contributo di costruzione, connesso alla sola quota di incremento volumetrico, sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalla valorizzazione derivante dai medesimi interventi (art. 43 comma 2 quater della LR 12/2005)”;
  • (iv) “lo strumento per dare attuazione al recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità, quando superiore ai 2mila mq di SL, al ricorrere dei presupposti previsti nel vigente PGT è individuato in un titolo abilitativo accompagnato da convenzione”;
  • (v) sempre nell’ipotesi di recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità avente una SL superiore a 2.000 mq., l’erogazione in favore del Comune del “contributo straordinario, previa valutazione tecnico-giuridica, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Si raccomanda che sia comunque consentito che l’intero contributo straordinario venga assorbito, a scomputo, da opere urbanizzative pertinenti all’intervento, ritenute meritevoli dall’Amministrazione”;
  • (vi) per i fabbricati non individuati nella delibera consiliare, per i quali gli aventi titolo certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell’immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva, e la sussistenza di almeno uno degli aspetti di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, il Comune procederà “con l’aggiornamento dell’elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare con periodicità semestrale”.

Infine, si sottolinea che nella relazione allegata alla deliberazione è stato indicato che a “seguito della presente deliberazione, agli immobili attualmente inseriti nella tav. R.10 <<Carta del consumo di suolo>> ritenuti individuabili ai sensi dell’art. 40 bis della LR n. 12/2005, per i quali si applica la presente disciplina, non trova più applicazione la disciplina di cui all’art. 11 delle <<Norme di attuazione del Piano delle Regole e di conseguenza quella riferita ai commi dal 3 al 7 dell’art. 12 denominato Recupero urbano e sicurezza pubblica>> Aree ed edifici dismessi inedificati e in disuso del Regolamento Edilizio” (Allegato 1, paragrafo 4).
Per l’effetto, il testo definitivo, nel dare atto della disciplina regionale in ordine, rispettivamente, (i) alla verifica di permanenza delle condizioni di dismissione e di criticità nel corso dell’istruttoria dei procedimenti edilizi avviati con segnalazioni, certificazioni e istanze, proposte ai sensi dell’articolo 40 bis e (ii) alla facoltà degli aventi titolo di certificare con perizia asseverata giurata nonché tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante il non uso dell’immobile non individuato dalla delibera, introduce, altresì:
  • (i) la misura premiale della percentuale dei diritti edificatori, di cui al comma 5 dell’articolo 40 bis l.R. n. 12/2005 e s.m.i., del 10%, così da non incidere in modo assai significativo sull’aumento dell’edificato, ritenendo di dover limitare gli effetti della conseguente pressione insediativa sul territorio rispetto alle previsioni di P.G.T.;
  • (ii) il termine di 24 mesi, decorrenti dall’efficacia della deliberazione comunale - così da ridurre i tempi del recupero effettivo o della demolizione - entro il quale presentare comunicazioni e istanze finalizzate al recupero degli immobili dismessi e oggetto di criticità;
  • (iii) l’obbligo di accompagnare l’intervento di recupero, da cui consegua un incremento del carico urbanistico determinato dagli incentivi volumetrici, da adeguata dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale negli stessi termini di cui all’articolo 11 del P.d.S. oltre che dalla quota di Edilizia Residenziale Sociale prevista dagli artt. 8 comma 5 e 9 comma 4 delle Norme di attuazione del P.d.R.;
  • (iv) la riserva da parte dell’Amministrazione comunale di rimodulare l’aumento del contributo di costruzione sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalle trasformazioni urbanistiche derivanti dagli interventi di cui alla presente deliberazione.

DELIBERAZIONE


NUOVA PROROGA DI UN ANNO PER I TITOLI EDILIZI E LE CONVENZIONI URBANISTICHE


Segnaliamo che con il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” - c.d. “Decreto Ucraina bis” - convertito, con modificazioni, in Legge 20 maggio 2022 n. 51, entrata in vigore il 21 maggio 2022, sono state introdotte importanti misure anche a sostegno del settore dell’edilizia privata.
Più specificamente, l’articolo 10 septies è stato introdotto per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, disponendo la proroga di un anno:
  • (i) dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, nonché dei termini delle S.C.I.A, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022;
  • (ii) del termine di validità nonché di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022



31.8.2021 EDIFICI ABBANDONATI E DEGRADATI COMUNE DI MILANO: DIFFERITO AL 31.3.2022 IL TERMINE PER L'INIZIO LAVORI

Pubblichiamo la Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Milano del 31.8.2021, che dispone il differimento al 31.3.2022 del termine per l'inizio lavori previsto all'art. 11 Norme di Attuazione del Piano delle Regolei.



DETERMINAZIONE


7.8.2020 EMERGENZA COVID: PROROGATI I TERMINI DI VALIDITA’ DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE E DEI TITOLI EDILIZI

Segnaliamo che con la LR Lombardia n. 18 del 7.8.2020, art. 28, è stata prorogata la validità:

  • di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data della relativa scadenza;
  • delle convenzioni urbanistiche e dei termini da esse stabiliti, stipulate antecedentemente la data di entrata in vigore della Legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza.

Lo Studio resta a disposizione per la predisposizione delle comunicazioni ai Comuni.






22.4.2020 Prorogata la sospensione dei termini procedimenti edilizi e urbanistici Comune di Milano

Pubblichiamo la Disposizione di Servizio del Comune di Milano n. 7/2020 del 14.4.2020 che, in conformità al Decreto Legge n. 23/2020, prevede la proroga al 15.5.2020 dei termini dei procedimenti edilizi e urbanistici, compresi i pagamenti degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni.

DISPOSIZIONE


10.4.2020 PROROGATA A MAGGIO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI E AMMINISTRATIVI


Con il decreto legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile, è stata prorogata la sospensione dei termini giudiziali e amministrativi disposta dal precedente decreto legge n. 18/2020.
In particolare, per quanto specificamente riguarda il diritto amministrativo:
  • - è prorogata dal 15 aprile al 3 maggio la sospensione dei termini per proporre i ricorsi, sia di primo grado che di appello (art. 36 decreto legge);
  • - è prorogata dal 15 aprile al 15 maggio la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (art. 37 decreto legge).



2.4.2020 SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI EDILIZI E URBANISTICI COMUNE DI MILANO


Pubblichiamo la Disposizione di Servizio dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano n. 6/2020, con la quale viene precisato che – secondo quanto in via generale previsto dal D.L. 18/2020 - sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020:
  • il termine di 30 giorni per l’inizio dei lavori, decorrente dalla presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 DPR n. 380/2001);
  • il termine di pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni. In questo caso il pagamento dovrà essere eseguito entro i quindici giorni successivi al 15 aprile 2020.
Di seguito a tale Disposizione di Servizio pubblichiamo il breve avviso del Comune che chiarisce che, sempre dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, sono sospesi anche i termini decadenziali previsti dalle Norme di Attuazione degli atti PGT.

DISPOSIZIONE

IN VIGORE IL NUOVO PGT DI MILANO


Dallo scorso 5 febbraio, con la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione, è in vigore il nuovo PGT di Milano. Gli atti sono consultabili sul sito del Comune.


31.1.2020 RECUPERO EDIFICI RURALI DISMESSI


Pubblichiamo l’articolo a firma dell’Avv. Maria Sala pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nuova Proprietà Fondiaria, riguardante il recupero degli edifici rurali dismessi od abbandonati.

ARTICOLO

20.12.2019 IN VIGORE LA LEGGE REGIONALE LOMBARDA SULLA RIGENERAZIONE E SUL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO


E' in vigore dallo scorso 14 dicembre la Legge della Regione Lombardia n. 18/2019, che incentiva la regenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Tra le norme segnaliamo l'art. 40 ter della LR 12/2005, introdotto dalla LR 18/2019, che consente il recupero degli edifici rurali dismessi e abbandonati, con possibilità di insediare destinazioni extra-agricole.
Si tratta di una norma alla quale l'Associazione 100 Cascine e l'Avv. Maria Sala hanno lavorato per anni, come illustrato nel comunicato stampa che pubblichiamo.

BURL

PGT MILANO: APPROVATA DALLA GIUNTA LA PROPOSTA DI ADOZIONE


Lo scorso 12 ottobre la Giunta di Milano ha approvato la proposta per l’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose.
La discussione passa ora al Consiglio Comunale per l’adozione del Piano.
Seguiranno le osservazioni e la definitiva approvazione, sempre da parte del Consiglio Comunale.


PGT MILANO: OSSERVAZIONI VAS


Segnaliamo che sul sito internet del Comune di Milano sono pubblicati gli elaborati, tra cui le Norme Tecniche di Attuazione, della proposta del nuovo PGT nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Eventuali osservazioni relative agli aspetti di carattere ambientale potranno essere presentate entro il 31.7.2018.


DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI


Pubblichiamo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, dell’8.5.2018, in materia di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.
Modificando il proprio orientamento e così allineandosi alla giurisprudenza dei Giudici Amministrativi, la Corte ha riconosciuto che la realizzazione di opere di urbanizzazione può essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, cumulativamente senza destinazione, a prescindere dalla tipologia di opere effettivamente eseguite dal privato.
Lo scomputo, quindi, può essere indistinto.
Per quanto riguarda, invece, il costo di costruzione, la Corte ha escluso che lo stesso possa essere assolto tramite la realizzazione di opere.

BURL

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA


Pubblichiamo il Decreto Ministeriale 2.3.2018, che approva il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
La data di entrata in vigore del Decreto è il 22.4.2018.

BURL

ADELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO SULLA PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO


Pubblichiamo la delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 35 del 20.11.2017 che, ai sensi della L.R. 31/2014 sul consumo del suolo, proroga i termini di validità del Documento di Piano di 12 mesi successivi all'adeguamento della pianificazione della Città Metropolitana.

BURL

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO SUL RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI


Pubblichiamo la delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 29 del 23.10.2017, che ha stabilito le esclusioni dall'applicazione della normativa sul recupero dei vani e locali seminterrati (L.R. 7/2017).
Tra tali esclusioni segnaliamo quella degli immobili inclusi nei Nuclei di Antica Formazione, ma per la sola funzione residenziale.
Resta quindi ammesso il recupero dei seminterrati per gli usi terziario e commerciale.
La delibera integra anche l'art. 4.8 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, prevedendo esenzioni dal calcolo della superficie lorda di pavimento per le strutture ricettive alberghiere.

BURL

L.R. LOMBARDIA N. 7/2017 – RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI


Pubblichiamo il testo della L.R. 7/2017, in materia di recupero di vani e locali seminterrati esistenti, così come modificata dalla L.R. 22/2017 con decorrenza dal 15.8.2017.
Vari sono gli aspetti oggetto di modifica, anche di carattere strettamente tecnico. Tra questi segnaliamo:
1) l'esenzione dal reperimento delle aree a standard (o monetizzazione sostitutiva) per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche in casi di cambi d'uso;
2) la proroga al 31.10.2017 del termine previsto per i Comuni per escludere parti del loro territorio dall'applicazione delle norme sul recupero dei seminterrati.
Le disposizioni della Legge si applicheranno direttamente solo dopo tale deliberazione del Consiglio Comunale prevista entro il 31.10.2017.

BURL

CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA 20.7.2017 N. 10 – MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA


Pubblichiamo la circolare regionale 20.7.2017 n. 10, riguardante la modulistica edilizia unificata e i profili applicativi della disciplina edilizia.
In merito a tale disciplina, la circolare fornisce alcune considerazioni sugli aspetti di più frequente ricorrenza: interventi edilizi, procedure edilizie, mutamenti di destinazione d’uso e sottotetti.

BURL

AVVISO ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA


Pubblichiamo l'avviso della Provincia di Monza e della Brianza pubblicato sul BURL del 12.7.2017, con il quale viene data comunicazione dell'adozione della variante alle norme del PTCP.
Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro il 15.9.2017

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L.R. LOMBARDIA N. 16/2017 – MODIFICHE ALLA L.R. 31/2014 - CONSUMO DI SUOLO


Pubblichiamo la L.R. 26.5.2017 n. 16, in materia di consumo di suolo.
La Legge modifica l’art. 5 della L.R. 31/2014, che disciplina il regime transitorio.
Dal punto di vista operativo, segnaliamo la rilevanza della modifica del comma 9 dell’art. 5, che consente ai Comuni di mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi la cui proposta non sia stata presentata entro il termine del 2.6.2017.
La Legge è in vigore dal 31.5.2017.

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L.R. LOMBARDIA N. 15/2017 – MODIFICHE ALLA L.R. 12/2005 – GOVERNO DEL TERRITORIO


Pubblichiamo in stralcio la L.R. 26.5.2017 n. 15, che all’art. 26 introduce modifiche alla L.R. 12/2005 in materia di governo del territorio.
Tra le modifiche apportate segnaliamo quelle in materia di sottotetti (art. 63 L.R. 12/2005), per il recupero dei quali viene ridotto da cinque a tre anni il termine che deve decorrere dall’agibilità (il riferimento è agli edifici assentiti dopo il 31.12.2005).
Segnaliamo anche l’introduzione del comma 1 ter all’art. 93 della L.R. 12/2005, che consente per i piani attuativi di richiedere una proroga fino a tre anni per la realizzazione.
La Legge è in vigore dal 31.5.2017.

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AVVISO ADOZIONE PTR CON TERMINE AL 30.7.2017 PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI


Pubblichiamo il Comunicato regionale 24.5.2017 n. 94, con il quale viene data notizia dell’adozione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) ai sensi della L.R. 31/2014 in materia del consumo di suolo.
I soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare osservazioni alla Regione entro il 30.7.2017 (60 giorni dalla pubblicazione sul BURL dell’avviso, avvenuta in data 31.5.2017)

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LEGGE REGIONALE LOMBARDA SUL RECUPERO DEI SEMINTERRATI


Pubblichiamo la L.R. Lombardia n. 7 del 10.3.2017 in materia di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
Questi spazi possono essere destinati agli usi residenziale, terziario e commerciale secondo la disciplina dettata dalla Legge.
Segnaliamo che la Legge contiene anche una previsione – che di per sé esula dal tema specifico della Legge stessa – riguardante le strutture ricettive alberghiere. Si tratta dell’art. 2, comma 8, in forza del quale in tali strutture non devono essere computati ai fini della superficie lorda di pavimento i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.

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NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO


Sul BURL del 26.11.2014 è pubblicato l'avviso di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, che dalla data stessa è efficace e sostituisce quello risalente al 1999.
Di seguito, sono consultabili l'avviso e il Regolamento

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Regolamento

LEGGE REGIONALE LOMBARDA SUL CONSUMO DEL SUOLO


Sul BURL del 1.12.2014 è pubblicata la L.R. N. 31 del 28.11.2014 sul consumo del suolo, in vigore dal 2.12.2014.
Di seguito, è consultabile il testo della Legge.

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